
Deliberazione n. IX/3542 del 30 maggio 2012
23 Maggio 2018
Raccomandazione n. 9 settembre 2008
23 Maggio 2018Il D.M. 12/05/11 n. 110, “Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.”, definisce, all’art. 1 comma 1 che “Per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono gli apparecchi di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, alimentati a bassa tensione o a batteria, costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle specificazioni tecniche di cui al presente decreto.”.
L’art. 1 comma 2 stabilisce che “L'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.”
L’art. 5, infine, evidenzia che “Le presenti disposizioni s'intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni che gli organismi di normalizzazione competenti apporteranno alle norme tecniche per gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico successivamente all'adozione del presente decreto,…”.
L’Allegato 1 a tale decreto elenca le possibili apparecchiature che possono essere utilizzate in tali ambienti, per esempio: stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti, apparecchi per ionoforesi, elettrostimolatore ad impulsi, laser estetico; mentre l’Allegato 2 elenca una serie di schede tecnico-informative, in cui sono definite le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di utilizzo, e le norme tecniche vigenti, di ciascuna apparecchiatura presente nell’Allegato 1.
Anche in questo ambito è importante sottolineare la responsabilità di chi utilizza determinate apparecchiature che possono avere parti applicate su persone che si sottopongono ai trattamenti estetici. Tali apparecchiature sono di fatto assimilate alle apparecchiature elettromedicali e come tali devono essere sottoposte alle verifiche periodiche di sicurezza. Anche i locali in cui sono utilizzate le apparecchiature sono considerati veri e propri locali ad uso medico e, quindi, devono essere soggetti alle opportune verifiche impiantistiche.

