
Raccomandazione n. 9 settembre 2008
23 Maggio 2018
DPR 14 gennaio 1997
23 Maggio 2018Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Tale decreto, all’art. 71 comma 4 “Obblighi del datore di lavoro” così recita:
“il datore di lavoro prende le misure necessarie
- affinché le attrezzature di lavoro siano:
- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 1 lettera z);
- siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.”
Inoltre, l’art. 15 comma 1 lettera z) “Misure generali di tutela” prescrive “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti”.
Al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. fanno quindi riferimento la manutenzione e le verifiche di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali utilizzate nelle strutture sanitarie pubbliche e private da operatori addestrati all’uso di tali apparecchi.
Analogamente occorre considerare che anche gli impianti elettrici devono essere sottoposti a verifiche periodiche [Consultare il D.M. 37/08 (ex-46/90), e il DPR 462/01].
Perché sia importante assicurarsi che le apparecchiature elettromedicali e gli impianti siano periodicamente verificati lo si desume dall’art. 69 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ove si definisce come “attrezzatura di lavoro” “…qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.
Inoltre, “Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione” (art. 80 comma 1).
Si ricorda, infine, che l’art. 87 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce le sanzioni previste non solo a carico del datore di lavoro e del dirigente, bensì anche a carico del noleggiatore e del concedente in uso.
Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Tale decreto, all’art. 71 comma 4 “Obblighi del datore di lavoro” così recita:
“il datore di lavoro prende le misure necessarie
- affinché le attrezzature di lavoro siano:
- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 1 lettera z);
- siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.”
Inoltre, l’art. 15 comma 1 lettera z) “Misure generali di tutela” prescrive “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti”.
Al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. fanno quindi riferimento la manutenzione e le verifiche di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali utilizzate nelle strutture sanitarie pubbliche e private da operatori addestrati all’uso di tali apparecchi.
Analogamente occorre considerare che anche gli impianti elettrici devono essere sottoposti a verifiche periodiche [Consultare il D.M. 37/08 (ex-46/90), e il DPR 462/01].
Perché sia importante assicurarsi che le apparecchiature elettromedicali e gli impianti siano periodicamente verificati lo si desume dall’art. 69 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ove si definisce come “attrezzatura di lavoro” “…qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.
Inoltre, “Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione” (art. 80 comma 1).
Si ricorda, infine, che l’art. 87 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce le sanzioni previste non solo a carico del datore di lavoro e del dirigente, bensì anche a carico del noleggiatore e del concedente in uso.

